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Lombardia, del. n. 87 e 89 – In house: fatturato minimo dell’80% a favore dell’Ente socio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione degli articoli 16 comma 3 bis e 4 del d.lgs. 175/2016, in particolare chiedendo se tali norme rappresentino un ampliamento delle possibilità di azione delle società in house, ovvero consentano di derogare ai limiti di attività e fatturato minimo dell’80% a favore dell’Ente socio.

I magistrati contabili della Lombardia con la deliberazione 87/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 marzo, hanno evidenziato che sia il comma 3 dell’articolo 16 del d.lgs. 175/2016 che l’articolo 5, comma 1, lett. b) del d.lgs. 50/2016, dispongono che lo statuto della società in house preveda che oltre l’80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

Il decreto correttivo (d.lgs. n. 100/2017), in materia di società in house ha introdotto il comma 3-bis, prevedendo che la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato dell’80 per cento, fissato dal comma 3, sia consentita solo a condizione che la stessa consenta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale del soggetto.

Secondo i magistrati contabili, il comma 3-bis dell’art 16 del d.lgs. n. 175/2016, non consente di derogare al limite quantitativo (80%) stabilito dal precedente comma 3, ma consente soltanto di svolgere attività ulteriori, “finalità diverse”, rispetto a quelle indicate nel comma 2 dell’articolo 4 del d.lgs. 175/2016, comunque funzionali a quella oggetto dell’affidamento, a condizione che le stesse consenta consentano una più efficace ed economica gestione dell’attività oggetto dell’affidamento in house, mediante il conseguimento di economie di scala o altri recuperi.

Come osservato anche dal Giudice amministrativo (Consiglio di Stato parere 2583/2018) il soggetto in house deve svolgere la parte più importante della propria attività con il soggetto o i soggetti pubblici che lo controllano e la diversa attività, eventualmente svolta, deve risultare accessoria, marginale e residuale.

Leggi le deliberazioni
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 87 – 19
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 89 – 19

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