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Gare: conseguenze in caso di omessa dichiarazione delle condanne penali riportate


Nelle procedure di evidenza pubblica, l’omessa dichiarazione circa la sussistenza di un precedente penale impedisce all’amministrazione di compiere e, conseguentemente, esprimere ogni necessaria considerazione sulla sussistenza di eventuali gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la integrità ed affidabilità dell’impresa.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1649 del 12 marzo 2019.

Nel caso di specie la stazione appaltante, all’esito dei propri riscontri istruttori, aveva disposto l’esclusione del concorrente in ragione della mancata dichiarazione di un precedente penale in capo al un suo esponente di vertice (Presidente del Consiglio di sorveglianza).

Come ribadito dai giudici amministrativi il concorrente ad una gara pubblica è tenuto a dichiarare tutte le condanne penali eventualmente riportate (sempreché per le stesse non sia già intervenuta una formale riabilitazione).

Non può infatti ammettersi che l’individuazione e la selezione delle condotte idonee ad incidere sulla moralità professionale sia rimessa alla valutazione dello stesso concorrente/dichiarante.

La valutazione in ordine alla relativa incidenza sul giudizio di affidabilità compete unicamente alla stazione appaltante alla quale, pertanto, non possono essere sottaciute informazioni di rilievo.

 


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