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Appalti: la clausola sociale non comporta l’obbligo di applicare il CCNL del gestore uscente


La clausola sociale non può imporre all’aggiudicatario di applicare al personale riassorbito il CCNL applicato dal gestore uscente.

Questo il chiarimento fornito dall’Anac nel parere n. 62 del 30 gennaio 2019.

La questione posta riguardava la possibilità per la stazione appaltante di imporre all’aggiudicatario l’applicazione, nei confronti del personale assunto in forza di clausola sociale, del CCNL già applicato dal gestore uscente, in particolare nell’ipotesi in cui il nuovo aggiudicatario sia una cooperativa sociale.

Come ribadito dall’Anac, la scelta del CCNL applicabile al personale dipendente rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore, con il solo limite della coerenza con l’oggetto dell’appalto.

Tale principio è applicabile anche in presenza della clausola sociale.

Ne deriva che la clausola sociale inserita nella lex specialis non può essere interpretata come comportante l’obbligo di applicazione al personale eventualmente riassorbito del CCNL applicato dal precedente esecutore.


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