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Pubblico impiego: riconoscimento del tempo di vestizione al personale infermieristico


In materia di orario di lavoro nell’ambito dell’attività infermieristica, anche nel silenzio della contrattazione collettiva, il tempo di vestizione – svestizione dà diritto alla retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto.

Questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3901 dell’11 febbraio 2019, con la quale è stato accolto il ricorso presentato da quattro infermieri contro l’azienda sanitaria datrice di lavoro.

Nel caso di specie alcuni infermieri avevano richiesto il pagamento del compenso dovuto a titolo di indennità per lavoro straordinario, per il tempo occorrente per la vestizione, anticipato di 15 minuti rispetto all’inizio del turno, e per il passaggio di consegne al personale del turno montante al termine dello stesso (15 minuti).

La Corte d’Appello, confermando la sentenza del Tribunale, aveva rigettato la domanda sulla base del principio vigente nel pubblico impiego contrattualizzato, secondo cui le prestazioni di lavoro straordinario per le quali si chiede il relativo compenso, devono essere preventivamente autorizzate.

La Cassazione ha accolto il ricorso proposto dai dipendenti ribadendo quanto già espresso con l’ordinanza n. 27799/2017, ovvero che entrambe le attività, sia quella concernente il cambio abito sia quella relativo al cambio turno, costituiscono comportamenti integrativi e strumentali all’adempimento dell’obbligazione principale, funzionali ai fini del corretto espletamento dei doveri deontologici della presa in carico del paziente e della continuità assistenziale.

Quanto al tempo per la vestizione/svestizione, tale attività, in quanto svolta non nell’interesse dell’azienda bensì dell’igiene pubblica, deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte dell’AUSL e, dunque, deve essere retribuita se svolta fuori dall’orario di lavoro.

Allo stesso modo il cambio di consegne nel passaggio di turno, per la funzione che è chiamato ad assolvere, va considerato, di per sé stesso, attività meritevole di ricompensa economica, perché accresce la dignità giuridica della regola deontologica della continuità assistenziale verso i pazienti.

Per completezza si evidenzia che il nuovo CCNL del personale del Comparto Sanità del 21/05/2018 ha introdotto e disciplinato, all’articolo 27, commi 11 e 12, i tempi di “vestizione/svestizione” e di “passaggio di consegne”.

Tali operazioni, per le quali le clausole negoziali hanno fissato una durata massima, ricadono, a tutti gli effetti, nella nozione di orario di lavoro “purché risultanti dalle timbrature effettuate”.

Conseguentemente, dal punto di vista meramente contrattuale, il periodo di vestizione/svestizione e di passaggio di consegne è da considerarsi alla strega dell’attività di servizio da computare nell’orario di lavoro, giacché tale attività fa parte degli atti di diligenza necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa (Aran, orientamento applicativo CSAN12 del 10/10/2018).


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