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Procedure sotto soglia: chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva


Solo gli appalti di importo inferiore a 40.000, assegnati medianti affidamento diretto, non necessitano della cauzione provvisoria e definitiva.

Diversamente, nel caso in cui il contratto, sebbene inferiore a 40.000 euro, sia assegnato mediante procedure diverse dall’affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 11, del d.lgs. 50/2016.

Questo il chiarimento fornito dall’Anac nella delibera n. 140 del 27 febbraio 2019.

Come evidenziato dall’Autorità, l’articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016 prevede che «Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo».

Allo stesso modo l’articolo 103, comma 11, del d.lgs. 50/2016, nel definire i casi in cui la stazione appaltante può non richiedere la garanzia definitiva, fa espresso riferimento, fra gli altri, agli appalti

di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a)”.

Entrambe le norme, come evidenziato dall’Anac, non fanno riferimento ad una soglia di importo ma a una tipologia specifica di appalto, ovvero gli «affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro» affidati «mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici».

Ne consegue che la facoltà di non richiedere la garanzia provvisoria e definitiva è subordinata a una doppia condizione: importo del contratto inferiore a 40.000 euro, assegnato mediante affidamento diretto.

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