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Avvalimento: non può essere utilizzato per ottenere un maggior punteggio per l’offerta tecnica


L’avvalimento non ha la finalità di arricchire il merito tecnico del concorrente bensì quella di permettere a soggetti che ne siano privi di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti.

Di conseguenza, non è conforme alla normativa di settore il ricorso all’avvalimento al fine di avvantaggiarsi di elementi valutati nell’ambito dell’offerta tecnica.

Questo il principio ribadito dal Tar Toscana con la sentenza n. 185 del 6 febbraio 2019.

Nel caso di specie un operatore aveva fatto ricorso all’avvalimento non per l’integrazione dei requisiti di partecipazione alla gara, ma solo per il riconoscimento dei 3 punti previsti dal disciplinare di gara per il possesso della certificazione ambientale ISO 14001.

Come ribadito dai giudici amministrativi, nelle procedure ad evidenza pubblica l’avvalimento ha la funzione di consentire al concorrente sfornito di alcuni requisiti di ammissione alla gara, di parteciparvi ugualmente acquisendo i requisiti mancanti da altro operatore economico che li possieda, ma non può tramutarsi in uno strumento volto a conseguire una più elevata valutazione dell’offerta (Cons. Stato, Sez. V, 8/11/2012, n. 5692; Sez. VI, 19/3/2015 n. 1422 e 18/9/2009, n. 5626).

In altri termini, i requisiti oggetto di avvalimento non possono essere considerati ai fini dell’attribuzione del punteggio di merito.


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