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Pratiche SCIA e CILA: escluso l’accesso civico generalizzato


Non è possibile accedere ai dati personali completi contenuti nei titoli abilitativi edilizi (SCIA e CILA) sulla base di una mera richiesta di accesso civico generalizzato.

Questo quanto ribadito dal Garante della Privacy, con il provvedimento n. 1 del 3 gennaio 2019.

Nel caso di specie un’impresa privata aveva presentato una richiesta di accesso volta a ottenere le informazioni e i dati personali contenuti in tutte le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) e le Comunicazioni Inizio Attività Asseverata (CILA) presentate al Comune in un determinato periodo (ovvero nel mese di settembre 2018).

Il Comune aveva fornito al richiedente solamente una sintesi con dati aggregati, depurati di quelli personali, e precisamente: la tipologia di titolo edilizio (SCIA o CILA), una descrizione dell’intervento (es: manutenzione straordinaria, installazione insegna; intervento miglioramento sismico, nuovo accesso carraio, variante in corso d’opera per ristrutturazione edilizia; opere interne; variante in corso d’opera, ecc.), le informazioni relative all’effettuazione dell’intervento nel comune o in una sua frazione.

Il Garante ha ritenuto corretta la decisione dell’amministrazione di non fornire i dati personali contenuti nelle SCIA e nelle CILA.

L’Autorità ha preliminarmente evidenziato che, diversamente da quanto indicato per altre pratiche edilizie, come i permessi a costruire, la normativa non prevede un obbligo di pubblicazione da parte delle PP.AA. delle Segnalazioni certificate di inizio di attività (SCIA) o delle Comunicazioni di inizio lavori asseverata (CILA) presentate all’ente, né in forma integrale né in forma riassuntiva.

Inoltre, considerando la molteplicità e la natura delle informazioni e dei dati di carattere personale contenuti nei predetti titoli abilitativi edilizi (CILA e SCIA), la generale conoscenza di tale documentazione è idonea a configurare l´esposizione dei soggetti interessati «a un pregiudizio concreto ed estremamente probabile alla tutela del loro interesse alla protezione dei dati personali».

Le informazioni e i dati da presentare all´ente competente e contenuti nei predetti titoli abilitativi edilizi (CILA e SCIA), infatti, sono molteplici e di diverso genere e natura.

Il riferimento è, ad esempio, a nominativi, data e luogo di nascita, codici fiscali, residenza, e-mail, p.e.c., numeri di telefono fisso e cellulare riferiti al/i titolare/i dell´intervento in qualità di proprietario, comproprietario, usufruttuario, amministratore di condominio o dei loro rappresentanti; a informazioni sulla tipologia di intervento; alla data di inizio e di fine dello stesso; all´ubicazione, dati catastali e destinazione d´uso dell´immobile oggetto dell´intervento edilizio; al carattere oneroso o gratuito dell´intervento con allegata eventuale ricevuta dei versamenti effettuati; all´entità presunta del cantiere; ai dati dei tecnici incaricati (direttori dei lavori e altri tecnici) e dell´impresa esecutrice dei lavori (riportati nell´allegato «soggetti coinvolti»); nonché, fra l´altro, al prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione e agli elaborati grafici dello stato di fatto e progetto (come allegati).

Di conseguenza il Garante, confermando l’orientamento già espresso nel provvedimento n. 360/2017, ha concordato con il diniego opposto dall’amministrazione.


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