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Molise, del. n. 24 – Passaggio al patto di stabilità: facoltà assunzionali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare le capacità assunzionali maturate nel momento in cui il Comune non era sottoposto alla disciplina del patto di stabilità interno (ovvero i resti assunzionali riferiti alle cessazioni intervenute nel periodo 2010-2011).

I magistrati contabili del Molise con la deliberazione 24/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 marzo, dopo aver richiamato la disciplina ordinamentale in materia di limiti e vincoli alle capacità assunzionali per gli Enti a suo tempo assoggettati e non sottoposti a patto di stabilità, hanno evidenziato che il comma 762 della Legge di stabilità 2016 statuisce espressamente che: “Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 562, della legge 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli Enti che fino all’anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno”.

Con la richiamata disposizione il Legislatore ha inteso, dunque, sottoporre a una disciplina differenziata in materia di vincoli alla spesa di personale i soli Enti che, anche nel corso del 2015, erano esonerati dall’applicazione della normativa in materia di patto di stabilità: a tutti gli altri Enti, dunque, non possono più applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 562 della legge 296/2006.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Molise del. n. 24 – 19


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