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Lombardia, del. n. 52 – Assunzione di agenti di polizia locale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 35 bis del d.l. 113/2018 (cd decreto sicurezza) secondo cui “i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell’anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell’anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio.  Le cessazioni nell’anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale”.

I magistrati contabili della Lombardia con la deliberazione 52/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 marzo, hanno chiarito che

  • per “spesa sostenuta per detto personale nell’anno 2016” si intende la spesa rendicontata, nel caso di specie nel rendiconto relativo all’esercizio 2016, da cui è possibile ricavare con precisione anche l’elemento della congruità (il “personale di polizia municipale”);
  • per individuare il costo riferito alla spesa sostenuta si deve fare riferimento alla retribuzione lorda percepita dal dipendente in base ai limiti contrattuali, compresi tutti i contributi sociali, siano essi a carico del lavoratore o del datore di lavoro, nel limite delle previsioni della legislazione nazionale. Sono invece esclusi tutti gli emolumenti diretti a far beneficiare il dipendente di vantaggi particolari e supplementari, e quant’altro non abbia carattere obbligatorio;
  • la capacità assunzionale va calcolata sull’intera spesa relativa alle cessazioni dell’anno precedente, con applicazione però della percentuale più ridotta (quella per intenderci del richiamato comma 228 della legge di stabilità del 2016) e non quella superiore (il 100 per cento) che può essere applicata solo alla spesa relativa alla cessazione del personale di polizia locale, con correlata neutralità di tali cessazioni ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 52 – 19


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