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Segretario comunale: legittima la decadenza automatica alla cessazione del mandato del Sindaco


La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 23 depositata il 22 febbraio 2019, ha dichiarato legittima la disposizione del testo unico degli enti locali secondo cui il segretario comunale resta in carica per un periodo corrispondente a quello del sindaco che lo ha nominato e cessa automaticamente dall’incarico al termine del mandato di quest’ultimo.

I giudici costituzionali, dopo aver ricordato, per linee essenziali, le funzioni assegnate al segretario comunale, hanno evidenziato come lo stesso sia titolare anche di competenze che presuppongono un ruolo attivo e propositivo.

Al segretario comunale, infatti, sono affidate dalla legge cruciali funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

L’assistenza del segretario alle riunioni degli organi collegiali del Comune, con funzioni consultive, referenti e di supporto, non ha il mero scopo di consentire la verbalizzazione, ma anche quello di permettergli di intervenire, sia nel procedimento di formazione degli atti, sia, se richiesto, nella fase più propriamente decisoria, in relazione a tutti gli aspetti giuridici legati al più efficace raggiungimento del fine pubblico.

Tali competenze, come evidenziato dai giudici costituzionali, gli consentono di coadiuvare e supportare sindaco e giunta nella fase preliminare della definizione dell’indirizzo politico-amministrativo e non possono quindi non influenzarla: non già nel senso di indicare o sostenere obbiettivi specifici, piuttosto nella direzione di mostrare se quegli obbiettivi possono essere legittimamente inclusi fra i risultati che gli organi di direzione politico-amministrativa intendono raggiungere, indicando anche, nel momento stesso in cui la decisione deve essere assunta, i percorsi preclusi, o anche solo resi più difficoltosi, dalla necessità di rispettare leggi, statuto e regolamenti.

Si è insomma in presenza di compiti la cui potenziale estensione non rende irragionevole la scelta legislativa che permette al sindaco neoeletto di non servirsi necessariamente del segretario in carica.


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