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Calabria, del. n. 23 – Oneri contributivi amministratori: Comune inferiore a 10.000 abitanti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta individuazione dell’ambito di applicazione dell’articolo 86 del d.lgs. 267/2000, disciplinante la corresponsione degli oneri contributivi, a carico dell’Amministrazione, agli amministratori locale lavoratori autonomi, che non abbiano sospeso l’attività lavorativa in costanza di espletamento del mandato amministrativo.

I magistrati contabili della Calabria con la deliberazione 23/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 febbraio, hanno chiarito che i Comuni inferiori a 10.000 abitanti non sono tenuti al versamento contributivo, dal momento che il comma 1 dell’articolo 86 del Tuel limita  “il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori…….” solo ai Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Calabria del. n. 23 – 19

 


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