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Calabria, del. n. 17 – Disciplina “resti assunzionali”: Comune inferiore a 1.000 abitanti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di utilizzo dei resti assunzionali.

I magistrati contabili della Calabria con la deliberazione 17/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 febbraio, hanno osservato che la disciplina dei “resti assunzionali” di cui all’art. 3, comma 5, d.l. 90/2014 non è applicabile ai Comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti.

Nel caso degli enti di piccoli dimensioni, non si può parlare di “residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali” (art. 3, comma 5, d.l. 90/2014) perché non vi era, in passato, alcuna imposizione di quote percentuali alle facoltà assunzionali.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Calabria del. n. 17 – 19


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