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Dirigenti pubblici: incostituzionale l’obbligo di pubblicare i dati reddituali e patrimoniali


La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 20 depositata il 21 febbraio 2019, ha dichiarato incostituzionale l’art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. 33/2013 nella parte in cui estende a tutti i dirigenti pubblici, senza alcuna distinzione, gli stessi obblighi di pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali previsti per i titolari di incarichi politici.

L’equiparazione dei dirigenti pubblici con i titolari di incarichi politici (originari destinatari della previsione di cui all’art. 14, comma 1, del d.lgs. 33/2013) e l’assenza di qualsiasi differenziazione tra le figure dirigenziali, come evidenziato dalla Consulta, si pone in contrasto con il principio di eguaglianza e con il principio di proporzionalità.

La questione di legittimità costituzionale della citata norma del d.lgs. 33/2013, nella versione introdotta dal d.lgs. 97/2016, era stata sollevata dal Tar Lazio con l’ordinanza n. 9828 del 19 settembre 2017.

Come evidenziato dalla Corte Costituzione, il legislatore nazionale non ha operato correttamente il dovuto bilanciamento tra le contrapposte esigenze di riservatezza e trasparenza, entrambe degne di adeguata valorizzazione, ma nessuna delle due passibile di eccessiva compressione.

Le esigenze di controllo democratico, infatti, non possono travolgere il diritto fondamentale alla riservatezza delle persone fisiche, dovendo sempre essere rispettato il principio di proporzionalità.

A questa stregua, l’onere di pubblicazione dei dati relativi al patrimonio e al reddito dei dirigenti pubblici risulta sproporzionato rispetto alla finalità principale perseguita, quella di contrasto alla corruzione nell’ambito della pubblica amministrazione.

Si tratta, infatti di dati che non necessariamente risultano in diretta connessione con l’espletamento dell’incarico affidato. Essi offrono, piuttosto, un’analitica rappresentazione della situazione economica personale dei soggetti interessati e dei loro più stretti familiari.

Inoltre, come rilevato dalla Corte Costituzionale, l’assenza di qualsiasi differenziazione tra le figure dirigenziali (in relazione al ruolo, alle responsabilità e alla carica ricoperta) si pone in contrasto con il principio di eguaglianza.


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