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Appalti: sanzione interdittiva intervenuta dopo la scadenza della gara


Il concorrente ad una gara pubblica è tenuto, pena l’esclusione dalla gara, ad informare la stazione appaltante dell’intervenuta emanazione di una sanzione Anac avente ad oggetto l’incapacità a partecipare alle gare pubbliche anche se intervenuta successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta.

Questo il principio espresso dal Tar Napoli con la sentenza n. 598 del 4 febbraio 2019.

Nel caso di specie l’operatore economico aggiudicatario, durante la procedura di gara, era stato sanzionato dall’Anac con l’interdizione per due mesi dalla partecipazione alle procedure di gara.

Considerato che la sanzione interdittiva era intervenuta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e si era esaurita prima dell’aggiudicazione, l’aggiudicatario non aveva comunicato tale sanzione alla stazione appaltante.

Come rilevato dai giudici amministrativi, il principio di correttezza e buona fede impone ai partecipanti alle gare pubbliche di fornire all’amministrazione tutte le informazioni necessarie affinché questa possa scegliere nel modo più consapevole possibile l’impresa più affidabile, senza che abbia rilevanza la circostanza che siano scaduti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

Ne consegue, dunque, che qualunque operatore economico è tenuto a informare la stazione appaltante dell’intervenuta emanazione di una sanzione Anac avente ad oggetto l’incapacità a partecipare alle gare pubbliche anche se intervenuta successivamente alla scadenza determini per la presentazione dell’offerta.

Una diversa interpretazione limiterebbe ingiustamente l’operatività del principio di buona fede, legittimando condotte anche opportunistiche che, comunque, potrebbero condurre la stazione appaltante a scegliere un operatore economico non pienamente affidabile.

 


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