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Lombardia, del. n. 8 – Alienazioni partecipazioni: negoziazione diretta con un singolo acquirente


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 10 del d.lgs. 175/2016, rubricato “Alienazioni di partecipazioni sociali”, che al 2 comma prevede “L’alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell’organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell’operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l’alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto”.

I magistrati contabili della Lombardia con la deliberazione 8/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 febbraio, hanno evidenziato che tale norma prevede, quale regola generale per l’alienazione delle partecipazioni sociali, quella del ricorso a procedure di tipo selettivo, relegando ai soli casi di eccezionalità le ipotesi di mancato ricorso a tali procedure.

Ciò in quanto, tutte le volte in cui si intende immettere nel sistema una occasione di guadagno, è necessario procedere attraverso una procedura selettiva, ispirata ai criteri di imparzialità, non discriminazione e trasparenza.

Sebbene la norma non faccia esplicito riferimento a procedure ad evidenza pubblica, ma ai principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, il ricorso alle stesse deve ritenersi un principio immanente del nostro ordinamento giuridico, tenuto anche conto della cornice europea di riferimento e dei principi fondamentali del Trattato a tutela della concorrenza e della par condicio, che di tali procedure costituiscono diretto precipitato (in tal senso Consiglio di Stato, sentenza 28 settembre 2016 n. 4140).

L’alienazione delle partecipazioni mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente è ammessa esclusivamente in casi eccezionali, collegati ad una convenienza economica dell’operazione, di cui si deve dare “analiticamente” atto, mediante approfondite, congrue e comprovate valutazioni in ordine alla situazione economica e patrimoniale della società (supportata da idonea documentazione).

La relativa deliberazione, pertanto, dovrà contenere una motivazione idonea a giustificare, con riferimento a dati di fatto e di diritto, il ricorso ad una negoziazione diretta con un singolo acquirente.

A tal proposito i magistrati contabili hanno ricordato che l’articolo 10, comma 3, del d.lgs. 175/2016 dispone che “La mancanza o invalidità dell’atto deliberativo avente ad oggetto l’alienazione della partecipazione rende inefficace l’atto di alienazione della partecipazione”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 8 – 19

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