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Emilia, del. n. 3 – Sicurezza stradale: spese per impianti di video sorveglianza


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada per finanziare progetti volti alla realizzazione di impianti di video sorveglianza.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 3/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 gennaio 2019, hanno osservato che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada possono essere utilizzati per l’acquisto e la manutenzione degli impianti di videosorveglianza quando gli stessi risultino finalizzati ad accrescere la sicurezza stradale attraverso il controllo della circolazione dei veicoli e degli altri utenti della strada.

A tal proposito i magistrati contabili hanno richiamato le seguenti previsioni normative contenute nel Codice della Strada (d.lgs. 285/1992):

  • comma 4 dell’articolo 208, secondo cui una quota non inferiore al 50% degli introiti deve essere destinata “al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi…” [lettera b)] ovvero “ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale” tra le quali “interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti” [lettera c)];
  • comma 5 dell’articolo 208, secondo cui, con riferimento ai proventi di competenza degli enti territoriali, gli stessi “determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell’ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4”;
  • comma 12-ter dell’articolo 142 secondo cui i proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità attraverso apparecchi di rilevamento o dispositivi di controllo a distanza sono destinati “alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni…”.

Al riguardo va, peraltro, tenuta presente la nozione di “sicurezza integrata” introdotta dall’art. 1 del d.l. 14/2017 secondo il quale “si intende per sicurezza integrata l’insieme degli interventi assicurati  dallo  Stato,  dalle  Regioni, dalle Province autonome di Trento e  Bolzano  e  dagli  enti  locali, nonché da altri  soggetti  istituzionali,  al  fine  di  concorrere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all’attuazione di un sistema  unitario  e  integrato  di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali”.

In tale nuovo contesto normativo il ricorso alle tecnologie di videosorveglianza consente di coniugare le finalità proprie della sicurezza stradale con i caratteri di una moderna sicurezza urbana e territoriale, finalizzata a innalzare i livelli di benessere delle comunità locali, come accade, ad esempio, nel caso di telecamere del tipo OCR collegate al Sistema centralizzato nazionale targhe e transiti (SCNTT) che consentono di individuare tempestivamente la circolazione di mezzi non revisionati o privi di copertura assicurativa.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Emilia Romagna del. n. 3 – 19


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