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Appalti: il rinnovo non consente di rinegoziare le originarie condizioni contrattuali


Il rinnovo del contratto d’appalto è ammissibile a condizione che avvenga alle medesime condizioni originarie.

Una considerevole alterazione del contenuto dei diritti e degli obblighi reciproci delle parti, ove conduca a prefigurare condizioni significativamente diverse da quelle del contratto originario, deve considerarsi alla stregua di una inammissibile trattativa privata fra l’amministrazione e l’operatore economico.

Questo il principio espresso dal Tar Toscana con la sentenza n. 1696 del 29 dicembre 2018.

Nel caso di specie la stazione appaltante, alla scadenza del contratto di brokeraggio, aveva scelto di addivenire al rinnovo contrattuale, espressamente previsto dagli atti dell’affidamento.

Il rinnovo, tuttavia, non era stato disposto alle stesse condizioni originariamente pattuite, ma solo all’esito di una radicale rinegoziazione delle condizioni economiche contrattuali, in modo da allinearle a quelle, assai più convenienti e vantaggiose, previste dalla nuova convenzione regionale.

I giudici amministrativi hanno ritenuto illegittimo il rinnovo contrattuale intercorso fra la stazione appaltante e il gestore uscente.

La scelta di prolungare il rapporto contrattuale con il gestore uscente a condizioni economiche differenti determina, infatti, una “considerevole alterazione” del contratto originario, e, di conseguenza, si traduce in un illegittimo affidamento diretto di un nuovo contratto.


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