Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Irregolarità contributiva dell’impresa concedente il ramo di azienda: legittima l’esclusione


L’operatore economico che si avvale, per la partecipazione a gare pubbliche, dei requisiti posseduti in virtù del contratto di affitto di ramo d’azienda, risente delle conseguenze, sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità del cedente, dunque anche delle eventuali irregolarità di matrice contributiva sorte in capo al cedente prima del contratto di affitto.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7022 del 12 dicembre 2018.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva verificato l’esistenza di irregolarità contributiva a carico dell’impresa concedente il ramo d’azienda.

In applicazione dei principi che regolano il contratto d’affitto d’azienda (artt. 2558 e 2560 del codice civile relativi alla cessione ma applicabili per costante giurisprudenza anche all’affitto) per cui l’affittuario subentra nei rapporti attivi e passivi dell’impresa concedente, la stazione appaltante aveva escluso il concorrente.

Decisione confermata dai giudici amministrativi.

Il contratto di cessione o di affitto d’azienda determina l’automatico trasferimento all’acquirente (o all’affittuario) di tutti i rapporti compresi nel complesso aziendale, sia attivi che passivi.

Come del resto evidenziato dalla giurisprudenza, la cessione o (a fortiori) l’affitto di ramo d’azienda comporta, in concreto, il passaggio all’avente causa dell’intero complesso dei rapporti attivi e passivi nei quali l’azienda stessa o il suo ramo si sostanzia.

In altri termini il cessionario, come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche, così risente delle conseguenze, sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità del cedente, dunque anche sotto il profilo delle eventuali irregolarità di matrice contributiva.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, sulla base del principio di autoresponsabilità e dell’obbligo di diligenza che è posto sui partecipanti alla gara, l’impresa concorrente avrebbe dovuto effettuare una verifica sulla impresa concedente.


Richiedi informazioni