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Completamento orario per i docenti supplenti assunti a tempo parziale: le regole da rispettare


Non è possibile conferire un incarico di supplenza nella scuola primaria al docente già titolare di insegnamento presso la scuola dell’infanzia.

Deve infatti ritenersi vietata la contemporanea titolarità di contratti di docenza a tempo parziale tra scuole di ordini differenti e, quindi, tra scuola dell’infanzia e scuola primaria.

Questo il chiarimento fornito dalla Corte dei Conti, sez. Piemonte, con la deliberazione n. 134 depositata il 14 dicembre 2018.

A norma dell’articolo 4, comma 1, del d.m. 13 giugno 2007 il docente assunto a tempo parziale non perde il diritto a conseguire, nei limiti dell’orario obbligatorio, altri incarichi se utilmente collocato nelle graduatorie di supplenza.

Tuttavia, la contemporanea titolarità di più rapporti, ai fini del completamento orario, è possibile sotto duplice condizione: che gli insegnamenti appartengano alla medesima tipologia e che sia omogeneo l’orario obbligatorio di insegnamento del corrispondente personale di ruolo.

Tale limite non si applica, considerandosi quindi medesima tipologia, per la distinzione tra primo e secondo grado della scuola secondaria: per il personale docente della scuola secondaria, quindi, il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso.

Da ciò ne deriva che, ferma l’espressa precisazione per la scuola secondaria, deve ritenersi vietata la contemporanea titolarità di contratti di docenza a tempo parziale tra scuole di ordini differenti e, quindi, tra scuola dell’infanzia e scuola primaria.

Ciò in virtù del differente orario d’obbligo previsto per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria e, quindi, dell’impossibilità di individuare il limite del completamento dato dall’orario d’obbligo del corrispondente personale di ruolo.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 134 -18


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