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Dipendente pubblico assenteista: legittima la pena minima edittale per il danno all’immagine?


La Corte dei Conti, sez. giur. Umbria, con l’ordinanza n. 76 depositata il 9 ottobre 2018 ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 55-quater, comma 3-quater, ultimo periodo, del d.lgs. 165/2001 nella parte in cui obbliga il Giudice contabile, in caso di fondatezza della contestazione relativa al danno all’immagine da falsa attestazione della presenza in ufficio, a irrogare una condanna sanzionatoria non inferiore a sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento.

Il dipendente pubblico che attesti falsamente la propria presenza in servizio, in aggiunta alle responsabilità penali e disciplinari, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale relativo alla retribuzione percepita in assenza di prestazione lavorativa, nonché il pregiudizio all’immagine inferto all’amministrazione locale.

Circa la quantificazione del pregiudizio all’immagine l’articolo 55-quater del d.lgs. 165/2001, comma 3-quater, ultimo periodo, dispone che “L’ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l’eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia”.

Come evidenziato dai giudici contabili la norma, pur rimettendo la determinazione del danno all’immagine alla valutazione equitativa del giudice, stabilisce un minimo sanzionatorio (sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento) che rende impossibile ogni adeguamento al caso concreto, precludendo l’operatività del principio di proporzionalità della sanzione al grado, natura e carattere della violazione riscontrata.

Nel caso concreto, stante la tenuità del fatto e il carattere lieve delle violazioni riscontrate (pochissime ore di falsa attestazione in relazione a quattro giornate non reiterate), i giudici contabili hanno ritenuto eccessivo, sproporzionato e irragionevole il minimo edittale sanzionatorio imposto dalla norma.

Di conseguenza la questione è stata rimessa alla Corte Costituzionale.

Leggi l’ordinanza
CC Sez. Giur. Umbria ordinanza n. 136 -18


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