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Riproporzionamento ore annuali per permessi personali: i chiarimenti dell’Aran


Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, caratterizzato da una ridotta prestazione oraria su tutti i giorni lavorativi, il riproporzionamento dei permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari deve essere fatto non soltanto sul monte ore annuo a disposizione (18 ore), ma anche rispetto alle sei ore, previste dal comma 2, lett. e), dell’art. 32 del CCNL del 21.5.2018, quale decurtazione convenzionale del monte ore, in caso di fruizione del permesso per l’intera giornata.

La durata convenzionale, ai fini della decurtazione, in caso di fruizione del permesso per l’intera giornata, sarà pari all’applicazione della percentuale di lavoro part- time alle 6 ore convenzionali, rapportando i centesimi in minuti.

Questi sono i chiarimenti forniti dall’Aran con gli orientamenti applicativi CFL24b e CFL26a del 30 ottobre 2018.

Ai fini della decurtazione dei giorni di permesso già fruiti prima dell’entrata in vigore del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, l’Aran ritiene che le giornate già usufruite da detrarre dovranno essere valutate secondo la durata prevista per ciascuna all’interno del rapporto di lavoro a tempo parziale e cioè tenendo conto delle ore risultanti dal riproporzionamento della durata convenzionale.


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