Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Raggruppamento temporaneo di progettisti: l’attività del giovane professionista


Nell’ambito dei raggruppamenti temporanei affidatari dei servizi di architettura e ingegneria deve essere garantita l’effettiva partecipazione del giovane professionista all’attività di progettazione.

Tale partecipazione può essere assicurata dalla sottoscrizione del progetto o comunque dalla effettiva partecipazione del giovane professionista allo specifico servizio di progettazione.

Non rilevano, al contrario, le sole attività di direzione lavori, misura e contabilità, dato che queste attività professionali non possono equivalere, coincidere o sovrapporsi con l’attività di progettazione, ed anzi seguono – in successione – la fase progettuale.

Questo il principio espresso dal Tar Trento con la sentenza n. 242 del 2 novembre 2018.

Nel caso di specie era stata contestata la mancata esclusione del raggruppamento in quanto l’offerta prevedeva sì la presenza di quattro giovani professionisti, ma riservava a questi l’attività di direzione lavori, ed in specifico il ruolo di “ispettori di cantiere”, con esclusione di ogni coinvolgimento nell’attività di progettazione, quest’ultima riservata nell’offerta ai professionisti seniores.

La presenza di giovani professionisti nei bandi relativi a incarichi di progettazione, contemplata dall’articolo 24, comma 5 del d.lgs. 50/2016 è stata disciplinata specificamente con d.m. 2 dicembre 2016, n. 263 il quale, in attuazione del predetto articolo, reca la definizione dei requisiti degli operatori economici che concorrono agli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria e «dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee».

Nello specifico, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato ed abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale “progettista”.

La finalità della norma è quella di garantire al giovane professionista la possibilità di maturare una significativa ed adeguata esperienza professionale, di svolgere un utile apprendistato nella complessa realtà dei lavori pubblici e di arricchire il proprio curriculum (Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2015, n. 875).

In giurisprudenza si è affermato l’indirizzo secondo cui tale previsione non deve tramutarsi in un mero adempimento formale: il giovane professionista, pertanto, deve assumere la qualità di progettista all’interno del R.T.P, ovvero deve sottoscrivere gli elaborati progettuali e, dunque, eseguire materialmente parte del progetto (Consiglio di Stato, n. 2048 del 23 aprile 2015; Tar Bari n. 1008 del 5 luglio 2018).

In altri termini, il giovane professionista non deve essere coinvolto nella partecipazione al “team di lavoro” ma bensì partecipare al team di progettazione.


Richiedi informazioni