Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

La responsabilità contabile per l’attività di stima di un immobile


L’attività di stima di un immobile, svolta da un dipendente pubblico, è censurabile dal giudice contabile solo ove manifesti un’evidente irragionevolezza e incoerenza.

Ciò significa che per configurare la colpa grave nell’espletamento di un’attività estimativa è necessario ravvisare, mediante una valutazione ex ante, evidente illogicità e/o irrazionalità nella scelta dei criteri impiegati nel procedimento valutativo.

Questo il principio espresso dalla Corte dei conti, sez. giur. Calabria, con la sentenza n. 359 depositata il 15 novembre 2018, con la quale è stato rigettato l’atto di citazione emesso nei confronti degli amministratori e dei funzionari di un comune accusati di aver causato un danno economico all’ente a causa della stipulazione di un’operazione di permuta ritenuta del tutto svantaggiosa per il Comune.

I giudici contabili hanno evidenziato che l’attività di stima di un immobile rientra nell’ambito della discrezionalità tecnica del dipendente che è tenuto a valutare circostanze e fatti suscettibili di diverso apprezzamento, a seconda della metodologia di stima adottata.

Proprio il connotato della valutazione, e quindi dell’opinabilità, distingue la discrezionalità tecnica dall’accertamento tecnico, ove, invece, l’esattezza della scienza di riferimento non prevede il momento valutativo da parte del tecnico.

Tale differenza, tra accertamento e discrezionalità, indice sul profilo della responsabilità amministrativa: infatti, a differenza dell’accertamento tecnico, la discrezionalità tecnica è censurabile solo ove manifesti una evidente irragionevolezza e incoerenza tale da poter qualificare il comportamento valutativo come gravemente colposo (Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, sentenza n. 221/2016).

Leggi la sentenza
CC Sez. Giur. Calabria sent. n. 359 -18


Richiedi informazioni