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Accordo quadro: la corretta formulazione della clausola di estensione del contratto


E’ possibile aderire successivamente ad un accordo quadro bandito da un’altra amministrazione a condizione che la clausola di estensione prevista nei documenti di gara sia chiaramente determinata sia sotto l’aspetto soggettivo, e quindi indichi in modo specifico e tassativo gli enti che se ne potranno avvalere, sia sotto l’aspetto oggettivo, nel senso di prevedere la quantità delle prestazioni che potranno essere richieste all’atto della conclusione degli accordi successivi.

Questo il principio espresso dalla Corte di giustizia europea con la sentenza n. C-216/17 del 19 dicembre 2018.

Secondo la Corte, ai fini dell’ammissibilità della clausola di adesione, ciò che rileva è che l’accordo quadro indichi nello specifico e in modo tassativo le amministrazioni che potranno aderire ai contratti basati su tale accordo quadro.

Tale indicazione può figurare vuoi nell’accordo quadro stesso vuoi in un altro documento, come una clausola di estensione nel capitolato d’oneri, purché i requisiti di pubblicità e di certezza del diritto e, pertanto, di trasparenza siano rispettati.

L’obbligo di trasparenza e di parità di trattamento impone, altresì, che l’accordo quadro determini, sin dall’inizio, la quantità e l’importo massimo (quale valore stimato del fabbisogno ordinario) delle forniture e/o servizi che potranno essere oggetto degli accordi successivi.

L’accordo quadro, pertanto, deve necessariamente indicare il valore stimato dei contratti successivi da esso derivanti, mediante i quali verranno aggiudicate singolarmente e a posteriori le diverse parti in cui si suddivide la totalità dei servizi richiesti, così da permettere a tutti gli offerenti di valutare la convenienza della partecipazione alla gara.


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