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Toscana, del. n. 140 – Fondo per incentivi tecnici: 2% dell’importo dell’appalto posto a base d’asta


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di determinazione del fondo per i cd. incentivi tecnici di cui all’articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016.

In particolare l’ente ha chiesto se per la determinazione del fondo incentivante si debba far riferimento all’importo dei lavori stanziati in bilancio e oggetto di base d’asta, o all’importo dei lavori soggetto al ribasso (al netto degli importi relativi ai costi della sicurezza).

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 140/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 dicembre, hanno chiarito che il fondo per gli incentivi tecnici deve essere calcolato facendo riferimento all’importo dello stanziamento di bilancio per ciascun lavoro, servizio o fornitura, nel limite massimo del 2% dei predetti stanziamenti.

Difatti, l’articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016, dispone un criterio di calcolo mediante rinvio ad un dato finanziario oggettivo, rappresentato dallo stanziamento di bilancio, ossia dall’importo dell’appalto posto a base d’asta.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Toscana del. n. 140 -18


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