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Lombardia, del. n. 356 – Fondo per lo straordinario e Fondo risorse decentrate


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta individuazione dei vincoli al trattamento accessorio del personale e degli straordinari, ovvero il “Fondo per lo straordinario” e il “Fondo risorse decentrate”.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 356/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 dicembre, hanno ribadito che i due fondi sono soggetti a vincoli diversi e non sono in alcun modo sovrapponibili, in quanto questi rispondono a logiche e finalità diversi tra loro.

L’unico collegamento consentito riguarda la possibilità che i risparmi degli straordinari possano alimentare, alle condizioni stabilite dalle norme contrattuali, il fondo delle risorse decentrate e mai viceversa.

I limiti alla definizione delle risorse destinate annualmente alla erogazione dei compensi per il lavoro straordinario riposano nelle norme contrattuali, ed in particolare nell’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999 (Aran, orientamento applicativo RAL_1816).

Tali risorse sono ancorate al fondo di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 6.7.1995 alle quali occorreva applicare una riduzione del 3% e una riduzione pari alla somma destinata a compensare il lavoro straordinario prestato nel 1998 dalle posizioni organizzative.

I risparmi ottenuti con una gestione oculata degli straordinari, o con processi riorganizzativi che consentano una riduzione stabile delle necessità di prestazioni straordinarie, possono integrare il fondo risorse decentrate destinate alla retribuzione accessoria del personale dipendente.

In particolare il nuovo CCNL 22 maggio 2018, all’articolo 67, indica che la riduzione stabile del fondo straordinari può integrare la parte stabile del fondo risorse decentrate (art. 67 comma 2), mentre i risparmi annuali vanno invece ad integrare una tantum la parte variabile (art. 67 comma 3).

Non è invece possibile il percorso inverso: l’entità degli straordinari non può essere incrementata in alcun modo, se non nei limiti ed alle condizioni previste da specifiche disposizioni normative.

Diversamente, i vincoli all’impiego delle risorse decentrate fanno invece attualmente riferimento all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017: il tetto di spesa corrisponde all’importo determinato per l’anno 2016.

Leggi La deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 356 -18


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