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Lavori su edifici pubblici: la registrazione EMAS quale requisito di partecipazione


Per gli appalti di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici è legittimo richiedere, tra i requisiti di partecipazione, oltre all’attestazione SOA, il possesso della registrazione EMAS o certificazione equivalente.

Questo il chiarimento fornito dall’Anac nel parere di precontenzioso n. 1129 del 5 dicembre 2018.

L’articolo 71 del d.lgs. 50/2016 prevede che i bandi di gara contengano i criteri ambientali minimi di cui all’articolo 34, il quale a sua volta stabilisce, al comma 1, che l’obbligo di inserimento nella documentazione di gara riguarda almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM.

Per quanto concerne gli appalti di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici, il DM 11 gennaio 2017, recante i Criteri ambientali minimi, prevede che l’appaltatore dimostri la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l’esecuzione del contratto e, quale modalità di verifica, che l’offerente sia in possesso di una registrazione EMAS o certificazione ISO 14001 o sistemi equivalenti.

Tali criteri non sono obbligatori ma, al pari dei criteri premianti suggeriti per la valutazione delle offerte, rappresentano una chiara indicazione (rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante) al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), dal quale i CAM prendono le mosse.

Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha confermato tale impostazione nei chiarimenti pubblicati il 2 febbraio 2018 ai nuovi CAM per l’edilizia adottati con DM 11 ottobre 2017 (poi confermati dagli ulteriori chiarimenti pubblicati il 15 novembre 2018).

In essi è infatti specificato che i criteri per la selezione dei candidati, a differenza delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali che vanno riportate integralmente nella documentazione di gara, non sono obbligatori «anche se, soprattutto in caso di gare per lavori, sono fortemente consigliati per i risvolti positivi che può avere la gestione ambientale dell’impresa o la corretta gestione del personale».

In questo senso, quindi, la certificazione EMAS non si pone in contrasto con il sistema unico di qualificazione ma lo integra.

Il possesso della certificazione relativa al sistema di gestione ambientale, pertanto, può essere legittimamente richiesto quale requisito di capacità tecnica e, in quanto tale, è suscettibile di avvalimento (Cons. Stato, Sez. V, 28 giugno 2016, n. 2903).


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