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Veneto, del. n. 532 – Riduzione stabile del fondo per il lavoro straordinario


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di applicare una riduzione stabile del fondo per il lavoro straordinario per finanziare la parte stabile del Fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente (non dirigente), senza che ciò comporti la necessità di ridurre le risorse variabili del Fondo per il trattamento accessorio e il mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 532/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 dicembre, pur dichiarando inammissibile il quesito posto, hanno osservato che l’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 prevede, in attesa della graduale convergenza, attraverso la contrattazione collettiva nazionale, dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche “anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione” (comma 1), che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, non possa superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016 (sez. Puglia, del. n. 99/2018).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Veneto del. n. 532 -18


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