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Sicilia, del. n. 181 – Progettazione: preclusa l’attività di consulenza o supporto esterno


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di conferire a tecnici esterni all’ente incarichi di supporto alla progettazione definitiva, laddove quest’ultima venga affidata a personale interno.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 181/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 novembre, hanno ribadito che il d.lgs. 50/2016 non prevede nessuna figura di “supporto” o consulenza specialistica con riferimento all’attività di progettazione e ciò in forza del principio generale – alla base della regolamentazione del Codice degli appalti – secondo cui la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista, individuato quale tecnico qualificato e dotato della professionalità necessaria per l’espletamento del servizio richiesto.

In tal senso si è espressa anche l’ANAC nelle linee guida sui servizi di ingegneria e architettura, laddove ha ribadito che la “consulenza” di ausilio alla progettazione di opere pubbliche continua a non essere contemplata dal Codice che, invero, prevede siffatta attività di supporto solamente in ausilio del R.U.P.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Sicilia del. n. 181 -18


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