Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Appalti lavori: obbligo della stazione appaltante di prevedere l’anticipazione del prezzo


L’obbligo di corresponsione dell’anticipazione del prezzo da parte della stazione appaltante, previsto dall’articolo 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016 per gli appalti di lavori, riguarda sia le procedure sopra soglia comunitaria che quelle sotto soglia.

Questo il chiarimento fornito dall’Anac nel parere di precontenzioso n. 1050 del 14 novembre 2018.

L’istituto dell’anticipazione del prezzo, avente la finalità di consentire all’appaltatore di affrontare le spese iniziali necessarie all’esecuzione del contratto, è oggi disciplinato dall’articolo 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016 che, nell’attuale versione (post codice correttivo), stabilisce che “Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori”.

Si ricorda che nella sua originaria formulazione, prima delle modifiche apportate dal cd. correttivo appalti (d.lgs. 56/2017), l’anticipazione del prezzo da corrispondere all’appaltatore da parte della stazione appaltante doveva essere calcolata sul “valore stimato dell’appalto” (e cioè quello iniziale posto a base di gara), invece che “sul valore del contratto di appalto” come ora previsto.

Si tratta di una modifica sostanziale, che risponde alla corretta esigenza di evitare, da un lato, un’anticipazione inutilmente elevata per la stazione appaltante, dall’altro lato, una garanzia fidejussoria troppo onerosa per l’appaltatore, ancorando la misura dell’anticipazione e della garanzia a un dato reale e non stimato.

L’anticipazione del prezzo, a norma dell’articolo 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016, deve essere corrisposta all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori ed è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Come evidenziato dall’Anac, considerato che l’istituto dell’anticipazione è finalizzato a dare impulso all’iniziativa imprenditoriale, assicurando la disponibilità delle somme erogate dall’amministrazione nella delicata fase di avvio dei lavori, non avrebbe senso precludere tale facoltà di accesso all’anticipazione per le procedure sotto soglia, che spesso vedono protagoniste imprese di dimensioni medio piccole e maggiormente tutelate dal legislatore.

 


Richiedi informazioni