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Abruzzo, del. n. 149 – Indennità dovuta al Sindaco, qualora lavoratore dipendente in servizio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali non versati all’ex Sindaco a causa della mancata comunicazione della richiesta di collocamento in aspettativa non retribuita.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 149/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 novembre, hanno evidenziato che è onere dell’interessato comunicare l’autorizzazione all’eventuale collocamento in aspettativa senza assegni e verificarne l’effettiva ricezione da parte dell’amministrazione comunale.

L’amministrazione, pertanto, dovrà valutare se la condotta omissiva del Sindaco nel periodo tra l’inizio del mandato e la data di presentazione della richiesta di pagamento delle indennità e degli oneri, possa integrare una tacita acquiescenza o rinuncia alle pretese, trattandosi di indennità erogate al di fuori di schemi negoziali per l’esercizio di pubbliche funzioni il cui pagamento deve essere effettuato periodicamente in termini inferiori all’anno (art. 2948, co. 1, n .4, cod.civ.), ovvero se sia maturata, anche parzialmente, la prescrizione.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Abruzzo del. n. 149 -18


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