Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di estendere l’iscrizione al Fondo Perseo ai dipendenti comunali con il profilo di ausiliario del traffico.
I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 37/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 novembre, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto in quanto concernente la definizione dei destinatari (diretti o/e potenziali) di una disciplina specifica contenuta nel testo del CCNL – Funzioni Locali (articolo 73, rubricato “Previdenza complementare”).
Considerato che l’interpretazione di qualsiasi clausola contenuta in un CCNL rientra primariamente, ai sensi dell’articolo 64 del d.lgs. 165/2001, nella sfera decisionale delle Parti contraenti, la competenza su tale questione è dell’ARAN.
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CC Sez. Controllo Basilicata del. n. 37 -18