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Società in house con partecipazione di privati: possibile disporre affidamenti diretti?


L’ingresso di capitali privati non impedisce alla società in house di continuare a ricevere affidamenti diretti dall’amministrazione-socia nel caso in cui la partecipazione di capitale privato sia prescritta dalla legge, sia nazionale che regionale, e avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza dominante della società.

Questo il chiarimento fornito dal Consiglio di Stato nel parere n. 2583 dell’8 novembre 2018.

L’articolo 16, primo comma, del d.lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, stabilisce che “le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata”.

Analoga disposizione è contenuta nell’art. 5, comma 1, del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), ove è, però, previsto che le eventuali forme di partecipazione di capitali privati nella persona giuridica controllata sono consentite se previste dalla legislazione nazionale.

In sostanza, mentre il Codice dei contratti pubblici consente la partecipazione di soci privati nella società in house solo se previsto da una legge statale, il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica la consente anche se prevista da una legge regionale.

Secondo i giudici amministrativi, l’apparente contrasto tra le due norme sembra superabile ritenendo che quando la persona giuridica è controllata da un ente regionale, in relazione a competenze regionali, l’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 consente al legislatore regionale di prevedere l’ingresso di capitali privati in società in house, alle condizioni consentite dall’ordinamento (ovvero sia rispettato il requisito dell’assenza di controllo, potere di veto o influenza dominante) e nei limiti delle proprie competenze legislative.

Del resto, come osservato dai giudici amministrativi, l’articolo 16 del d.lgs. n. 175/2016 costituisce norma di pari rango rispetto all’articolo 5 del d.lgs. 50/2016, ma è successiva a quest’ultima e, quindi, deve ritenersi prevalente a quest’ultima in applicazione del criterio cronologico.


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