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Servizi di architettura e ingegneria: chiarimenti su servizi di punta e requisiti della mandataria


L’Anac ha pubblicato due chiarimenti relativi all’utilizzo del bando-tipo n. 3 per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a € 100.000, inerenti i requisiti di capacità tecnica e professionale.

Con riferimento al requisito dei “due servizi di punta”, l’Anac ha chiarito che il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni “coppia di servizi” di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto.

Pertanto, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento – mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento – per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID.

Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP (ovvero dai due previsti in base alla seconda opzione contemplata nel Bando tipo).

Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l’eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria.

Con riferimento al possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria, l’Anac ha chiarito che tale prescrizione deve essere intesa in relazione ai requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, a prescindere dagli importi totali posseduti.

L’operatore economico, in possesso dei requisiti per essere mandatario del RTP, che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandataria, in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest’ultima.


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