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Concorso per autista macchine complesse: necessaria patente C e abilitazione professionale


Il quadro normativo impone che qualsiasi soggetto, per poter legittimamente condurre (e dimostrare di condurre) una macchina complessa, deve previamente acquisire anche la correlata abilitazione professionale ex art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008 (c.d. “patentino”).

In sostanza la sussistenza di tale abilitazione è obbligatoria al pari del possesso della correlata patente (C).

Di conseguenza, deve ritersi illegittimo il bando di concorso per l’assunzione di “autista macchine complesse” che non prevede, fra i requisiti di ammissione per la partecipazione alla selezione, oltre alla patente “C”, anche il patentino di abilitazione professionale per la conduzione di macchine complesse in corso di validità.

Questo il principio espresso dal Tar Sardegna con la sentenza n. 921 del 29 ottobre 2018.

Il Comune, nel bando, aveva previsto, tra i requisiti di ammissione al concorso, solo il possesso della patente C, sostenendo che l’acquisizione del Patentino potesse essere acquisita in corso di attività lavorativa, successivamente all’assunzione.

Di diverso avviso i giudici amministrativi secondo cui l’instaurazione del rapporto di lavoro deve avvenire nei confronti di un soggetto “titolato” e “abilitato” a svolgere tutte le funzioni previste nelle mansioni oggetto del rapporto di lavoro.

In altri termini, il dipendente neo assunto deve essere in grado di poter esercitare, fin dal momento dell’entrata in servizio, l’attività lavorativa per la quale è stato assunto, non essendo giustificato che l’amministrazione sia costretta ad attendere tempi di formazione concernente soggetti che hanno superato il concorso, ma in carenza di titolo.

E ciò implica, necessariamente, che nel caso di assunzione di un operatore qualificato, le cui mansioni di conduzione di mezzi speciali complessi sono oggetto del rapporto di lavoro, l’abilitazione sia inclusa fra i “titoli di ammissione”.

Diversamente potrebbe verificarsi l’assurdo che, assunto il dipendente, questo non sia in grado, per incapacità e/o inadeguatezza, di acquisire il titolo abilitativo, con l’effetto che il Comune sarebbe, in tal caso, costretto a provvedere al suo licenziamento, con evidente dispendio di attività amministrativa, carenza di funzionalità ed efficienza.


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