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Campania, del. n. 128 – Riequilibrio finanziario: debito nei confronti di un organismo partecipato


Un sindaco ha chiesto quale sia l’ordine preferenziale di soddisfazione dei debiti contratti dall’ente locale in caso di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP).

In particolare l’ente ha chiesto se il debito fuori bilancio nei confronti di un proprio organismo partecipato debba essere riconosciuto e soddisfatto in condizione di parità con gli altri debiti dell’ente, nel rispetto della par condicio creditorum.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 128/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 novembre, hanno evidenziato che, a differenza del dissesto, la procedura di “predissesto” costituisce uno strumento che rimette all’ente la totale gestione del risanamento.

Come evidenziato dalla Sezione Autonomie nelle linee sulla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (deliberazione n. 5/2018), “Il piano di riequilibrio, inoltre, deve necessariamente risultare coerente con le misure di razionalizzazione delle società partecipate, con i contratti di servizio e gli impegni assunti dall’ente nei confronti degli organismi partecipati, ovvero imposti ex lege quale socio, committente, finanziatore, garante, e ad ogni altro titolo“.

Appare evidente, quindi, che una volta verificata la razionalità del mantenimento degli organismi partecipati (art. 20 d.lgs. n. 175/2016) e salvaguardato il funzionamento e l’erogazione di servizi essenziali (art. 244 TUEL), il piano degli impegni e dei pagamenti, a maggior ragione in caso di PRFP, deve essere coerente e tale da rispettare la disciplina sui tempi di pagamento dei creditori (d.lgs. 231/2002 e art. 183 comma 8 TUEL).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Campania del. n. 128 -18


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