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Campania, del. n. 127 – Applicazione dell’avanzo vincolato


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’applicazione dell’avanzo di amministrazione (vincolato e accantonato) in presenza di disavanzo (da riaccertamento straordinario).

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 127/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 novembre, hanno evidenziato che in assenza di norme di riferimento, il criterio in base al quale consentire o definire i limiti dell’applicazione delle quote vincolate, destinate o accantonate del risultato di amministrazione, non può che essere quello della copertura effettiva (recte della c.d. “sostenibilità finanziaria”): è necessario, cioè, che la nuova spesa che si intende effettuare e “coprire” col risultato di amministrazione, abbia riscontro in risorse reali (crediti o cassa), effettivamente ancora presenti nel risultato di amministrazione o, in alternativa, ripristinate con un’apposita manovra di bilancio.

Ciò esclusivamente per la “spesa obbligatoria” (quote vincolate/destinate ai sensi dell’art. 187 Tuel).

Diversamente per la spesa “non obbligatoria” il sistema, allo stato della disciplina vigente, non consente di applicare l’avanzo di amministrazione, in caso di disavanzo da riaccertamento straordinario, in linea con quanto già evidenziato, se non al netto del Fondo Anticipazione Liquidità e del Fondo Crediti di dubbia esigibilità (SCP+DA-FCDE-FAL) ovvero solo se residua uno spazio possibile (risorse effettive) al netto degli accantonamenti prudenziali previsti come obbligatori per legge.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Campania del. n. 127 -18


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