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Verifica della congruità del costo della manodopera: procedura e tempi


La procedura di verifica della congruità del costo della manodopera contemplata dall’articolo 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 non accorda all’operatore economico alcun termine minimo per rendere le giustificazioni, tenuto conto del fatto che non investe l’offerta nella sua interezza ma singoli aspetti ritenuti meritevoli di chiarimenti.

Non è, dunque, necessario rispettare il termine di 15 giorni minimi previsto dall’art. 97, comma 5 del d.lgs. 50/2016 per il diverso procedimento di anomalia dell’offerta.

Questo quanto evidenziato dal Tar Puglia, Bari, con la sentenza n. 1416 del 2 novembre 2018.

Nel caso di specie il Rup, dopo aver riscontrato una incongruenza tra il costo della manodopera dichiarato nell’offerta economica e il numero di addetti da adibire al servizio, dichiarati nell’offerta tecnica, aveva invitato l’operatore economico a fornire, entro un termine di 7 (sette) giorni, idonei giustificativi atti a dimostrare il costo dichiarato.

Una volta acquisite le giustificazioni il Rup aveva provveduto all’esclusione dell’operatore che aveva giustificato un costo del personale per 4 operatori nonostante si fosse impegnato a garantire l’espletamento del servizio attraverso una dotazione organica di sei addetti (così ottenendo un punteggio migliorativo per l’offerta tecnica).

Come evidenziato dai giudici amministrativi l’operatore concorrente ad una gara può parteciparvi facendo leva su economie di scala derivanti dall’impiego ottimale e strategico dei fattori della produzione, ivi incluso il personale dipendente, e tanto al fine di risultare il miglior contraente possibile per la P.a.

Ma la divergenza tra il numero degli addetti che si dichiara di adibire ad un servizio al cui affidamento si concorre e il costo retributivo ad essi relativo costituisce elemento di incongruenza capace di alterare la par condicio e la trasparenza della procedura ad evidenza pubblica.

I giudici amministrativi hanno quindi ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione assunto dalla stazione appaltante, nonché il termine di 7 giorni concesso per le giustificazioni, ritenuto sufficiente a garantire il dispiegarsi di un contraddittorio procedimentale esaustivo.


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