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Lombardia, del. n. 309 – Funzioni trasferite dalla regione ai comuni: gestione contributo


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta allocazione a bilancio dei contributi assegnati da parte della regione conferente per lo svolgimento delle nuove funzioni trasferite in materia di gestione del rischio sismico.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 309/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 novembre, hanno osservato che la Regione, con l’articolo 2, comma 1, della legge n. 33/2015, ha trasferito ai comuni, singoli o associati, le funzioni regionali, disciplinate dal d.P.R. n. 380 del 2001 (agli articoli 61, 90, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104), in materia di costruzioni in zone sismiche.

Il comma 4 dell’art. 4 della legge regionale 10 agosto 2017, n. 22 (Assestamento al bilancio 2017/2019), emendando in parte qua la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33, ha disposto, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l’assegnazione di contributi a detti enti per l’esercizio delle funzioni regionali trasferite, “in funzione delle necessità organizzative e di supporto specialistico in materia sismica delle strutture tecniche comunali”.

La deliberazione di Giunta regionale 24 ottobre 2018, n. 699, ha autorizzato quindi “l’assegnazione della somma di € 509.501,00, a valere sul Bilancio 2018, ripartita in pari quote, ai comuni, singoli o associati, del territorio lombardo, classificati nelle zone sismiche 2 e 3, con popolazione fino a 5.000 abitanti (riferimento ai dati ISTAT al 1 gennaio 2018), quale contributo per l’esercizio, nella corrente annualità, delle funzioni trasferite con l’art. 2, comma 1, della l.r. 33/2015”, ovvero quale contributo per l’esercizio delle funzioni, trasferite ai comuni, singoli o associati, di cui agli articoli 61, 90, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Tali somme vanno accertate in entrata quali trasferimenti regionali (titoli II dell’entrata) ed imputate ai capitoli su cui insistono le spese correlate all’esercizio delle funzioni trasferite, conformemente alla natura dei costi dei fattori produttivi a tal fine utilizzati dall’ente.

A seconda delle dotazioni organiche e strumentali già in essere, infatti, tali risorse aggiuntive dovranno essere destinate all’acquisto dei fattori produttivi mancanti per l’esercizio di dette funzioni, generando in tal modo, a seconda delle possibili evenienze, spesa per personale, per beni o per servizi.

L’unità elementare di bilancio interessata dalla spesa dovrà rispecchiarne, in particolare, la natura, secondo la classificazione economica e funzionale della stessa prevista conformemente alla c.d. armonizzazione contabile (decreto legislativo n. 118 del 2011).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 309 -18

 


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