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Affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro anche senza mezzi telematici


Per gli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro è possibile procedere senza utilizzare mezzi telematici, in virtù di quanto previsto dall’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006.

Questa l’indicazione fornita dall’Anac nel comunicato del 30 ottobre 2018 in riscontro ad alcune richieste di chiarimento in merito all’applicabilità dell’articolo 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli affidamenti infra 1.000 euro.

Come noto, il 18 ottobre 2018, è entrato in vigore l’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara (ex articolo 40, comma 2, del d.lgs. 50/2016).

Tuttavia, l’articolo 1, comma 502 e 503, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), prevede che per i micro-acquisti (pari a 1.000 euro) non sussiste l’obbligo di ricorso al mercato elettronico o alle piattaforme elettroniche.

Tale disposizione non è stata abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti pubblici e, dunque, secondo l’Anac, per gli acquisti infra 1.000 euro permane la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche.


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