Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lazio, del. n. 63 – Differenza tra stanziamento programmatico ed aggiudicazione lavori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito ai presupposti per il ricorso al riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194, lett. e) del Tuel.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 63/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 novembre, hanno evidenziato che secondo tale disposizione può essere oggetto di riconoscimento il debito derivante dall’acquisizione di beni e servizi effettuata in mancanza dell’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell’attestazione della copertura finanziaria.

Tratta di obbligazioni assunte al di fuori delle ordinarie procedure contabili, delle quali rispondono altrimenti gli amministratori, i dipendenti e i funzionari che hanno consentito la fornitura (art. 191, comma 4, del Tuel).

L’assunzione di un impegno contabile per un importo superiore a quelli indicato, per la stessa opera, nel piano triennale delle opere pubbliche, non impone né consente all’amministrazione di procedere ad alcun riconoscimento di debito per la parte di spesa eccedente.

Resta ferma la necessità che la spesa, prima di essere impegnata, debba essere regolarmente stanziata nel bilancio di previsione e adeguatamente coperta, così come appare evidente l’esigenza di assicurare la coerenza tra i diversi strumenti di programmazione dell’ente.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lazio del. n. 63 -18


Richiedi informazioni