Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Emilia, del. n. 62 – Soluzione transattiva proposta del mediatore


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di aderire ad una proposta di transazione formulata da un mediatore, soggetto terzo, senza preventivamente acquisire i pareri di regolarità tecnica e contabile, nonché dell’avvocatura interna.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 62/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 novembre 2018, hanno chiarito che i pareri di regolarità tecnica e contabile devono necessariamente essere resi, costituendo presupposti necessari delle deliberazioni sottoposte alla Giunta e al Consiglio, ad eccezione di quelle che costituiscono meri atti di indirizzo.

L’omessa acquisizione dei pareri in argomento, pertanto, è tale da determinare l’illegittimità dell’atto, non potendosi, per l’importante funzione ad essi assegnata dal legislatore, ritenere che la loro mancanza non sia tale da impedire il concreto raggiungimento dell’interesse pubblico volta per volta tutelato dalle norme.

Come evidenziato dai magistrati contabili, inoltre, la circostanza che la deliberazione abbia ad oggetto una proposta di transazione formulata da un mediatore, soggetto terzo, il quale offre garanzie di imparzialità, azionata a seguito di invito del giudice, non è tale da poter consentire una deroga alla norma generale, la quale prevede la necessaria acquisizione dei pareri di regolarità tecnico e contabile.

Il ruolo del mediatore, infatti, non esclude l’esigenza di un approccio prudente, finalizzato ad evitare un depauperamento delle pubbliche risorse, che deve sempre essere assicurato dalle pubbliche amministrazioni nell’utilizzare strumenti transattivi e di composizione delle liti.

Infine, l’acquisizione del parere dell’avvocatura interna è sicuramente opportuna, seppur non obbligatoria.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Emilia Romagna del. n. 62 -18


Richiedi informazioni