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Concorsi pubblici: modalità e tempistica nella redazione delle domande della prova orale


Le domande da sottoporre ai candidati nella prova orale devono essere definite (inderogabilmente) dalla commissione esaminatrice il giorno stesso dell’esame orale.

Tale modalità garantisce l’impossibilità di circolazione della conoscenza extra-commissione delle domande.

L’inosservanza di siffatta regola procedimentale rende viziate le attività successivamente poste in essere dalla Commissione.

Questo il principio espresso dal Tar Sardegna con la sentenza n. 921 del 29 ottobre 2018.

Nel caso di specie, dalla lettura del verbale era emerso che la Commissione aveva predisposto i quesiti da sottoporre ai concorrenti per l’interrogazione il giorno antecedente alla prova orale.

L’articolo 12 del d.P.R. n. 487/1994, rubricato “Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali” stabilisce che “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte”.

La norma adotta una dizione ben precisa in relazione al “quando” la commissione è tenuta a definire i quesiti da sottoporre candidati nell’ambito delle materie contemplate dal bando, ovvero “immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale”.

Tale norma persegue una finalità di trasparenza dell’azione amministrativa per scongiurare il rischio che i quesiti possano essere portati a conoscenza di alcuni candidati prima dell’espletamento della prova con violazione del principio della par condicio (Consiglio di Stato, sent. n. 1567/2016; sent. n. 160/2008 e 4/2007).

Trattandosi di una regola procedimentale finalizzata alla tutela di inderogabili esigenze di trasparenza ed imparzialità, la sua mancata osservanza non costituisce una irregolarità meramente formale, bensì un vizio che incide sulla legittimità della fase concorsuale svolta successivamente alla fase colpita dal vizio (prova orale che si è svolta con quesiti illegittimamente predisposti il giorno prima), con teorica possibilità di rinnovazione dei segmenti procedimentali successivi.

 


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