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Debito assunto con l’interposizione fittizia della società partecipata: è danno erariale


Utilizzare impropriamente lo strumento societario per risolvere la crisi di liquidità finanziaria dell’ente è fonte di responsabilità amministrativa.

Questo quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. giur. Lombardia, con la sentenza n. 210 depositata il 31 ottobre 2018.

Nel caso di specie il comune, trovatosi a fronteggiare una grave carenza di liquidità causata dalla mancata alienazione di parte del patrimonio immobiliare, aveva deliberato di cedere alcune aree alla propria società in house, autorizzando la stessa a stipulare un finanziamento bancario per l’importo pari a quello del valore di stima dell’acquisizione.

Tuttavia l’acquisto non era stato mai realizzato in quanto, a distanza di diversi anni, quando ormai la società in house aveva versato quasi per intero il prezzo di acquisto, il Consiglio comunale aveva deciso di non procedere più al trasferimento della proprietà dell’area alla propria partecipata, restituendo alla stessa la somma da questa ricevuta a titolo d’acconto.

Tale complessa operazione, secondo i giudici contabili, è stata finalizzata unicamente ad acquisire liquidità, dissimulando un indebitamento del Comune, non assunto direttamente dallo stesso ma con l’interposizione fittizia della società partecipata.

Considerato che il mutuo era stato illegittimamente destinato alla copertura di una mancanza di liquidità per fronteggiare le spese correnti anziché a spese d’investimento, in evidente elusione del divieto di indebitamento per spese diverse da quelle d’investimento, i giudici contabili hanno confermato la responsabilità amministrativa del Sindaco, dell’Assessore al bilancio e dell’Amministratore unico della società in house.

Parimenti, seppure in misura minore, sono stati ritenuti responsabili il Segretario comunale, per il mancato adempimento alle funzioni di garanzia della legalità e della correttezza amministrativa di cui all’art. 97 del Tuel, i Responsabili del Servizio finanziario per avere espresso pareri favorevoli alle delibere, contravvenendo al corretto esercizio delle funzioni ad essi riconosciute dall’art. 49 del Tuel, nonché i componenti del Consiglio Comunale e della Giunta che avevano espresso voto favorevole alle delibere ed all’approvazione degli atti negoziali con cui la complessiva operazione era stata realizzata.

Leggi la sentenza
CC Sez. Giur. Lombardia sent. n. 210 -18


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