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Permesso per visite: l’assenza non può essere autocertificata dal dipendente


L’assenza per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici non può essere giustificata mediante autocertificazione del dipendente.

Questo il chiarimento fornito dall’Aran con l’orientamento applicativo CFL22 del 30 ottobre 2018.

L’art. 35, comma 9, del CCNL del 21.5.2018 prevede espressamente che, ai fini della fruizione dei permessi di cui si tratta, l’assenza sia giustificata solo mediante una specifica attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

Pertanto è da escludersi che l’assenza possa essere giustificata anche mediante autocertificazione, qualunque sia la causa della mancanza della documentazione giustificativa richiesta.

Sull’argomento si evidenzia che l’Aran, con l’orientamento applicativo CFL28, ha chiarito che stante la particolare tipologia di tali permessi, gli stessi non sono rifiutabili dall’ente, neppure in presenza di esigenze di servizio.

Inoltre, con l’orientamento applicativo CFL28, l’Aran ha chiarito che tali permessi non possono essere fruiti anche per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici connesse ad esigenze di congiunti del dipendente.


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