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Appalti a corpo: irrilevante il computo metrico estimativo


Negli appalti a corpo, in cui la somma complessiva offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, il computo metrico estimativo risulta irrilevante al fine di determinare il contenuto dell’offerta economica.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6119 del 26 ottobre 2018.

Nel caso di specie un concorrente aveva contestato la mancata esclusione dell’aggiudicatario in quanto il computo metrico estimativo allegato all’offerta economica presentava un ammontare in aumento rispetto all’importo a base di appalto.

Come evidenziato dai giudici amministrativi in un appalto da aggiudicarsi a corpo (non a misura), il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile derivante dal ribasso offerto sull’importo a base d’asta.

Ciò trova conferma nell’articolo 59, comma 5, del d.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che “per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti”.

Elemento essenziale della proposta economica è, quindi, il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale.

Ne consegue che le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e quindi del contratto da stipulare.


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