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L’avvocato dell’ente iscritto all’Albo speciale non può essere nominato RPCT


Risulta altamente non opportuno attribuire il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) agli avvocati iscritti all’albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici ai sensi dell’art. 23 della legge 247/2012.

Questo il parere espresso dall’Anac nella delibera n. 841 del 2 ottobre 2018, chiamata ad esprimersi sulla compatibilità tra i due ruoli.

L’Autorità ha fornito diversi orientamenti sulla scelta del RPCT – da ultimo nell’aggiornamento del 2017 del PNA adottato con Determinazione Anac n. 831 del 3 agosto 2016– ma non si era mai espressa con specifico riferimento alla possibilità che un avvocato dell’Ente iscritto all’Albo speciale sia nominato RPCT.

L’Autorità ha finora indicato che l’attribuzione delle funzioni di RPCT debba preferibilmente ricadere su dirigenti o funzionari:

  • che si trovino in una posizione di stabilità nell’amministrazione al fine di garantire un’adeguata conoscenza del funzionamento della stessa;
  • che non provengano direttamente da uffici di diretta collaborazione con l’organo di indirizzo per la particolarità del vincolo fiduciario che li lega all’Autorità di indirizzo politico;
  • che non si trovino in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi (ovvero operino in quei settori che sono considerati più esposti al rischio della corruzione, come, ad esempio l’Ufficio gestione del patrimonio, l’Ufficio contratti, e in generale quelli assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva.

Con riferimento alla compatibilità di tale ruolo con la funzione di avvocato dell’ente, l’Anac ha sottolineato che sebbene il RPCT non svolge prettamente funzioni di amministrazione attiva, nel modo tradizionalmente inteso (adozione di atti e di provvedimenti amministrativi connessi al raggiungimento dei fini istituzionali della p.a.),  esso svolge, tuttavia,  importanti compiti, quali la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e la verifica dell’attuazione delle misure di prevenzione ivi contenute, attività che lo inducono a rapportarsi con le varie strutture dell’amministrazione, con l’organo di indirizzo politico e con tutti i dirigenti dell’ente.

Al RPCT spetta, inoltre, l’importante compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, ai sensi dall’art. 15 del d.lgs. 39/2013, con capacità proprie di intervento anche sanzionatorio.

Tali competenze del RPCT possono presentare profili che potrebbero creare delle incompatibilità per un legale nello svolgimento dei compiti che gli sono propri, anche alla luce del principio di esclusività della funzione di avvocato previsto dall’art. 23 della legge 247/2012 (in tal senso Tar Emilia-Romagna, sentenza n. 890/2017).


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