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Autonomie, del. n. 20 – Unioni dei comuni sotto i 5.000 abitanti: vincoli di spesa


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 20/2018, pubblicata sul sito il 23 ottobre 2018, hanno chiarito quali sono i vincoli relativi alla spesa del personale utilizzato dall’unione dei comuni per svolgere le funzioni trasferitele dai comuni partecipanti, indicando in capo a quale soggetto (unione e comuni che ne fanno parte) debba essere considerato il vincolo relativo alla spesa del personale e specificando quali voci debbano essere conteggiate.

I magistrati contabili hanno evidenziato che sia per l’associazionismo obbligatorio che per quello non obbligatorio deve essere rispettato il vincolo relativo alla spesa del personale di cui all’art. 1, comma 562, della legge 296/2006.

I vincoli specifici, invece, variano a seconda del tipo di unione.

Per le unioni costituite per l’associazione obbligatoria delle funzioni fondamentali (ex art. 14, comma 28 del d.l. 78/2010) le spese di personale (e, a monte, le facoltà assunzionali) sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, con la possibilità di una compensazione reciproca.

Per quanto concerne le unioni di comuni che associano le funzioni per libera scelta gestionale trova attuazione, invece, il criterio del “ribaltamento” (sancito dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 8/2011) della quota riferibile all’ente di cui si sta valutando il rispetto dei vincoli, salvo il caso in cui gli enti coinvolti nell’Unione abbiano trasferito tutto il personale all’unione. In tale ultima ipotesi la verifica va fatta considerando la spesa cumulata di personale dell’unione con possibilità di compensazione delle quote di spesa di personale tra gli enti partecipanti.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Autonomie del. n. 20 – 18


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