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Gare pubbliche: inammissibili le offerte condizionate


L’offerta dell’impresa partecipante può dirsi condizionata e, quindi, inammissibile, quando il concorrente subordina il proprio impegno contrattuale ad uno schema modificativo rispetto a quello proposto dalla stazione appaltante.

In tal caso l’offerta va dichiarata inammissibile, atteso che le regole che informano la materia degli appalti pubblici esigono, a tutela della par condicio e della certezza dei rapporti giuridici (funzionali all’imparzialità nella scelta del contraente e al buon andamento in ordine alla serietà dell’offerta e alla corretta esecuzione dell’appalto), la perfetta conformità tra il regolamento contrattuale predisposto dalla stazione appaltante e l’offerta presentata dal candidato.

Questo il principio ribadito dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 9932 del 12 ottobre 2018.

Nel caso di specie un operatore economico era stato escluso da una procedura per l’affidamento dei servizi di tesoreria e cassa in quanto la sua offerta economica conteneva una precisazione ulteriore rispetto a quanto prescritto dalla lex specialis.

I giudici amministrativi hanno confermato la legittimità dell’esclusione disposta dalla commissione di gara ribadendo che nelle gare pubbliche non è possibile proporre un’offerta condizionata.

Le offerte devono essere improntate alla massima linearità e chiarezza, onde prefigurare all’amministrazione un quadro certo dei rispettivi doveri ed obblighi contrattuali in corrispondenza agli atti di gara.

Qualsivoglia elemento che introduca nel sinallagma negoziale profili diversi, anche se in ipotesi vantaggiosi per l’amministrazione, vale a conferire all’offerta la natura di offerta indeterminata o condizionata.


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