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Emilia, del. n. 123 – Eventi di carattere privato: servizi di viabilità a carico del privato


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 22, comma 3-bis, del d.l. 50/2017 concernente l’obbligo, per il privato, di pagare i servizi di viabilità resi necessari dall’evento privato dal medesimo organizzato o promosso.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 123/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 ottobre, dopo aver premesso un inquadramento del nuovo istituto, hanno evidenziato che la disposizione impone il pagamento del servizio per “attività ed iniziative di carattere privato”, ovvero prive di un qualsiasi interesse pubblico.

Non rileva, a tal fine, il carattere privo di lucro della manifestazione privata.

Relativamente alla quantificazione delle spese del personale di polizia locale da porre a carico dell’organizzatore/promotore, secondo i magistrati contabili è possibile riferirsi, per il computo del costo orario di lavoro, all’articolo 10 del CCNL 9 maggio 2006, mentre per il calcolo delle “retribuzioni di fatto” alla parte economica del contratto 2018 (decorrenza dal marzo 2018) ed ai miglioramenti in essa contenuti.

Ciò per quanto riguarda il personale in orario di servizio ordinario.

Infatti, nel caso di prestazioni rese in eccedenza all’ordinario orario di lavoro, deve essere applicata la specifica disciplina dettata dall’articolo 56-ter del CCNL del 2018 la cui piena efficacia, tuttavia, è stata differita attraverso il medesimo articolo a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipula del CCNL del 2018.

In particolare, tale disposizione prevede che:

  • le ore di servizio aggiuntivo del personale, rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, per le esigenti conseguenti all’articolo 22, comma 3-bis, del d.l. 50/2017, devono essere remunerate con un compenso di ammontare pari a quello previsto per il lavoro straordinario dall’articolo 38, comma 5, del CCNL 14 settembre 2000;
  • in aggiunta, se rese di domenica o nel giorno del riposo settimanale, al personale deve essere riconosciuto un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa.

Secondo i magistrati tali prestazioni non devono essere fatturate dall’ente che, tuttavia, in via prudenziale e prima di impartire disposizioni attuative, potrebbero adire l’Agenzia delle Entrate.

Infine, in merito alle modalità di pagamento da parte del privato, i magistrati contabili hanno ritenuto come legittime e praticabili entrambe le soluzioni ipotizzate dall’ente, ovvero pagamento anticipato (salvo conguaglio) e/o pagamento postumo a consuntivo della prestazione (previa richiesta di un deposito cauzionale).

Come specificato dai magistrati contabili, tuttavia, il mancato pagamento anticipato del servizio (anche quando stabilito in tali termini), non potrà di per sé rappresentare valida causa di diniego dell’autorizzazione allo svolgimento dell’iniziativa del privato, trattandosi di fattispecie in cui risalta l’esercizio del diritto di libertà di riunione di cui all’art. 17 della Costituzione, bensì potrà dar luogo alla formazione di una cartella di pagamento, con la relativa iscrizione a ruolo e con il previsto seguito esecutivo (cautelare o conservativo).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Emilia del. n. 123-18

 


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